Videosorveglianza e privacy sul posto di lavoro
- Febbraio 21, 2022
- lavoro, videosorveglianza
È corretto impiegare telecamere di sorveglianza per controllare i dipendenti?
La risposta è NO, in quanto la Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) vieta all’art. 4 l’uso di impianti audiovisivi e altre apparecchiature atte al controllo a distanza del personale dipendente. Inoltre, la normativa sulla privacy (D.lgs. n.196/2003) richiama il disposto normativo di cui all’art. 4 del predetto Statuto.
Come può un datore di lavoro installare un sistema di videosorveglianza rispettando la privacy dei dipendenti senza incorrere in sanzioni?
A tal proposito sono state elencate le procedure a cui lo stesso deve adempiere, ovvero:
- Concludere un accordo sindacale con le rappresentanze sindacali dell’unità produttiva coinvolta, in mancanza di raggiungimento di un accordo, ricevere apposita autorizzazione da parte dell’ispettorato del lavoro
- Provvedere all’apposizione della cartellonistica, di modo che i soggetti interessati siano informati prima dell’ingresso all’interno del cono di ripresa (adempimento da porre in essere già all’installazione dell’impianto anche nel caso in cui le videocamere non siano già attive)
- È necessario ottenere dall’installatore apposito verbale di collaudo dell’impianto che indichi il posizionamento, coni di ripresa, tempi di conservazione ed eventuale consegna delle credenziali, oltre che ogni altra istruzione utile
In caso di violazione delle norme sopra menzionate potrà essere comminata una sanzione che va da 51,65 a 516,45 euro, e/o la pena dell’arresto da 15 giorni ad un anno (art. 38 della legge n. 300/1970), salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
Le sanzioni previste dal Regolamento Europeo 679/2016 risultano essere ancora più specifiche:
All’Art. 83 del succitato regolamento è infatti definito un regime sanzionatorio con massimali proibitivi:
fino al 20 milioni di euro o il 4% del fatturato annuo mondiale del gruppo se questo è superiore.
Nel corso della progettazione dell’impianto va tenuto in debito conto il principio di minimizzazione dei dati personali, procedendo nei modi di seguito riportati:
- individuare posizione e cono di ripresa delle telecamere che non superino le aree di proprietà aziendale e le immediate pertinenze della stessa ed evitando di riprendere aree non strettamente legate alla finalità per la quale le telecamere sono installate
- individuare un periodo di conservazione congruo rispetto alle finalità per le quali l’impianto è stato installato, indicato dal Garante in 24 ore con sovrascrittura automatica
- evitare le videocamere di tipo PTZ ed è radicalmente vietato utilizzare videocamere in grado di registrare l’audio oltre alle immagini
- È vietato implementare sistemi di riconoscimento facciale (biometrico)
- Verificare la possibilità di attivare l’impianto di videosorveglianza, unicamente al di fuori dell’orario di lavoro, in tal caso non si applica la normativa di cui all’art. 4 l. 300/1970.
- Non riprendere le aree ad uso esclusivo dei dipendenti (es. spogliatoi, bagni, aree ristoro) ed in ogni caso evitare che i lavoratori possano essere controllati a distanza mediante il sistema di videosorveglianza, se non in modo incidentale o per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori stessi (spazi confinati o lavoratori solitari)
- È necessario procedere alla redazione di apposito DPIA o, in alternativa, revisionare l’eventuale DPIA già esistente per altri impianti di videosorveglianza aziendale
- È necessaria l’installazione degli apparati di conservazione delle immagini in luogo sicuro e ad accesso controllato nonché l’applicazione delle misure di sicurezza informatica adeguate al caso concreto (tipicamente almeno psw a scadenza e che prevedano una complessità minima, eventuale backup, firewall se impianto in rete ecc.) I soggetti che accedono da remoto devono utilizzare connessioni crittografate evitando ove possibile l’utilizzo di sistemi p2p
Questo rigido sistema nasce per tutelare la riservatezza dei lavoratori e per evitarne la violazione della privacy.
In seguito al Jobs Act, si è pensato che il testo di legge avesse abolito l’obbligo sul tema della videosorveglianza suoi luoghi di lavoro, ma in realtà lo stesso sottolinea da una parte l’importanza di avere un accordo con le forze sindacali nel caso vengano utilizzati strumenti di controllo invasivi dall’altro la necessità di adeguarsi ai cambiamenti tecnologici con cui quotidianamente entriamo in contatto.
Il Jobs Act conferma un principio basilare: l’uso di impianti audiovisivi a fini di controllo dei lavoratori NON è consentito.
Gli strumenti per il controllo devono avere scopi ben precisi, come la tutela dei beni aziendali, la sicurezza del lavoro o specifiche esigenze lavorative.
Per quanto concerne strumenti che invece servono al lavoratore per svolgere l’attività lavorativa (smartphone, tablet, pc) questi ultimi non necessitano di autorizzazione e possono essere installati saltando l’iter previsto per la videosorveglianza. Pertanto, i dati raccolti in modo regolare per mezzo di strumenti di controllo a distanza possono essere utilizzati per i soli fini lavorativi. È lapalissiano che ai dipendenti debba essere fornita quindi, una informativa riguardo la disponibilità di tali strumenti.
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