Eredità digitale e privacy: il diritto al ricordo

 È legale accedere ai dati di un familiare deceduto?

Gli strumenti tecnologici diventano sempre più contenitori di ricordi, dati importanti, memoria di molteplici esperienze, ma cosa succede se l’interessato decede? I suoi familiari possono accedere alle informazioni contenute magari nel suo smartphone?

Proprio in merito a questa situazione negli ultimi anni, sono stati riscontrati diversi casi, in ultimo, lo scorso 10 febbraio 2022 con un’ordinanza, il Tribunale di Roma si è trovato ad affrontare il tema della “morte digitale”, pronunciandosi su un ricorso promosso ai fini di ingiungere alla Apple Inc. per il recupero dei dati contenuti nell’account del coniuge defunto.

Con la motivazione: “Ragioni familiari meritevoli di tutela”, il ricorso presentato dalla moglie del defunto ha trovato pieno accoglimento.

Successivamente al ricorso proposto dalla ricorrente è stato possibile intervenire affrontando il tema dell’accesso ai dati del coniuge defunto invocando il:

  • Fumus Boni Iuris, (presunzione dell’esistenza di sufficienti presupposti per applicare un istituto giuridico) sulla base di quanto previsto dall’ art.2 terdecies del d.lgs 101/2018 secondo cui i diritti del defunto possono essere esercitati  da soggetti che siano titolari  di “Ragioni familiari meritevoli di tutela “nonché il:
  • periculum in mora, sulla base della disattivazione dell’account in maniera automatica, entro sei mesi dall’ultimo accesso effettuato, che avrebbe comportato la perdita irreparabile dei dati contenuti.

 

Apple Inc, pur rendendosi parte attiva e disponibile in questa circostanza, ha comunicato di non poter trasgredire a quelle che sono le condizioni di contratto stipulate.

Il tribunale ha ritenuto ammissibile la  domanda proposta  proprio sulla base dell’art. 2 terdecies del d.lgs. 101/2018, essendo noto che il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 UE (“GDPR”) non trovi applicazione ai dati personali delle persone fisiche defunte (Considerando 27 del Regolamento: “Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute).

Il primo comma dell’art2.terdecies del Codice della Privacy, dispone che i diritti di cui dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha interesse proprio o agisca a tutela dell’interessato in qualità di mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

In questo caso quanto sopra detto trova applicazione nel desiderio di rafforzare nelle figlie del de cuius   la memoria del tempo vissuto insieme e pertanto è stato riconosciuto dal tribunale il legittimo interesse del terzo.

È da precisare inoltre che in merito alle dichiarazioni rese da Apple inc.  nello specifico, non esiste alcuna comunicazione intercorsa dal defunto e la società con il quale quest’ultimo vietasse espressamente l’esercizio dei diritti connessi ai dati personali post mortem e quand’anche ci fosse stato un diniego, questo non avrebbe potuto impedire l’accesso ai suoi dati a fronte di interessi fondati e riconosciuti, da parte degli eredi.

Da tutto ciò ne deriva che l’art.2 terdecies ha assunto in questi casi uno strumento di tutela, che sicuramente verrà richiamato in sempre più occasioni similari, assumendo rilievo in termini di rimedi giudiziari, potendo essere messo a disposizione di soggetti legittimati.

Pertanto, è da considerare che si fa strada nel nuovo scenario tecnologico quello che molti chiamano “un diritto al ricordo

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