Sanzioni Privacy

Sanzioni amministrative (pecuniarie)

Il regolamento europeo 2016/679 prevede all’articolo 83 le sanzioni per le violazioni delle disposizioni contenute al suo interno, le condizioni per l’irrogazione di queste e i parametri sui quali commisurarle.

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I principi generali sui quali si basa l’impianto sanzionatorio del regolamento sono quelli dell’effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni.

Nell’irrogazione delle sanzioni, infatti, l’autorità competente dovrà tenere conto di una serie di elementi che tengono conto, in sintesi di:

  • Natura dolosa o colposa della sanzione
  • Atteggiamento del titolare o responsabile sanzionato, tanto presente quanto pregresso, sua collaborazione con l’autorità di controllo, eventuale mancata ottemperanza a precedenti provvedimenti.
  • Numero degli interessati coinvolti, tipologia di dati colpiti, rilevanza del danno per gli interessati.

Il regolamento prevede gli importi massimi delle sanzioni che sono:

  • Fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato mondiale annuo (se superiore) per le sanzioni che riguardino:
    • La violazione dei diritti degli interessati, compreso il diritto ad essere informati.
    • Il trattamento illecito di dati personali
    • La violazione dei principi base del regolamento.
    • Trasferimenti di dati verso paesi extra ue o organizzazioni internazionali in assenza delle condizioni previste dal regolamento stesso.
    • La violazione della normativa di settore nazionale.
    • L’inottemperanza a ordini o provvedimenti dell’autorità di controllo.
  • Fino a 10 milioni di euro o fino al 2% del fatturato mondiale annuo (se superiore) per le sanzioni comminate per tutte le altre violazioni.

Sanzioni penali

A tali severe sanzioni si aggiungono quelle previste dal legislatore italiano che, come permesso dal GDPR, ha scelto di inserire una serie di sanzioni penali per i soggetti che violino la disciplina a tutela dei dati personali, in particolare per:

  • Violazione delle previsioni in materia di videosorveglianza nei luoghi di lavoro e di controllo a distanza dei lavoratori.
  • il trattamento illecito di dati personali;
  • L’acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala;
  • La comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala;
  • Le false dichiarazioni rese al Garante;
  • L’inosservanza dei provvedimenti del Garante;

Risarcimento del danno.

Alla sanzionabilità dei comportamenti illeciti va poi aggiunta la previsione di cui all’art. 82 del regolamento, che disciplina il risarcimento del danno causato all’interessato da violazioni al regolamento.

Infatti, il titolare (o i contitolari, che saranno responsabili in solido) del trattamento che violi il regolamento dovrà rispondere nei confronti degli interessati a meno che non dimostri che il danno non gli è in alcun modo imputabile, il responsabile del trattamento, poi, dovrà rispondere qualora abbia violato le specifiche disposizione che regolano la sua figura.

Di seguito una cronistoria delle sanzioni rilevanti comminate in ambito UE per violazioni al GDPR

Elenco sanzioni privacy gdpr:

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