Videosorveglianza in condominio, le cose da sapere.

Va innanzitutto chiarito che l’installazione di un impianto di videosorveglianza comporta inevitabilmente il trattamento di dati personali che quindi dovranno essere trattati come tali, garantendo agli interessati la riservatezza, la minimizzzazione, la necessità e la proporzionalità di questo utilizzo di dati.

Si distinguono, poi, due ipotesi, il caso in cui l’impianto venga installato dal singolo condomino per la tutela del proprio domicilio ed il caso in cui sia l’amministrazione condominiale a procedere all’installazione.

Videosorveglianza installata dal singolo condomino: 
L’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche per finalità esclusivamente personali non è sottoposta alla normativa in materia privacy, questo a patto che le immagini non vengano sistematicamente comunicate a terzi ne diffuse.

Questa esclusione dal campo di applicazione della normativa in materia di privacy comporta, quale conseguenza, la non necessarietà dell’apposizione del cartello informativo nelle aree riprese.

Il garante, nonostante questo caso esuli dalla disciplina specialistica, ha indicato alcuni accorgimenti da rispettare per evitare di commettere il reato di “interferenze illecite nella vita privata”, in particolare gli accorgimenti da adottare riguardano il posizionamento e l’orientamento delle telecamere: queste dovranno evitare di riprendere quanto non strettamente necessario alla tutela della propria abitazione (o posto auto) e dunque, in sostanza, dovranno sorvegliare l’area immediatamente antistante la porta d’ingresso (o il proprio posto auto evitando di riprendere altre parti del garage condominiale).

La tutela, attraverso apparati di videosorveglianza, del proprio domicilio rientra quindi tra le prerogative del singolo condomino, tuttavia, la contemperazione di tale interesse con quello alla riservatezza degli altri condomini che transitino nelle aree comuni sorvegliate, impone una prudente minimizzazione dei dati raccolti.

Sistema di videosorveglianza condominiale:
Per quanto riguarda, invece, l’installazione di sistemi di videosorveglianza per l’intero condomino, il legislatore è intervenuto inserendo, nel 2012, il nuovo articolo 1122 ter del codice civile, che pone in capo all’assemblea la competenza per tale determinazione.

L’assemblea dovrà assumere tale decisione a maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio.

Tale premessa per sottolineare la totale liceità dell’installazione di apparati di videosorveglianza nel condominio, argomento a lungo dibattuto prima dell’intervento del legislatore.

A questo punto l’acquisizione delle riprese dovrà rispettare la disciplina della privacy, in particolare:

• Apposizione di appositi cartelli informativi che segnalino la presenza dell’impianto.
• Conservazione delle riprese per un tempo limitato, che di norma non dovrà superare le 24-48 ore, salvo i casi in cui sia necessario l’utilizzo delle riprese per l’accertamento dei fatti rilevanti in giudizio.
• Ripresa esclusiva delle aree comuni con esclusione delle aree appartenenti ai singoli condomini.
• Minimizzazione delle riprese dei luoghi circostanti l’edificio (strade, negozi, altri edifici ecc)
• Conservazione dei dati in luoghi idonei a garantirne la sicurezza
• Predisposizione di adeguate misure di sicurezza che garantiscano l’accesso alle riprese esclusivamente ai soggetti autorizzati.

L’eventuale mancato rispetto delle disposizioni, va sottolineato, non comporta l’inutilizzabilità come prova delle riprese (cass. 28554/2013), essendo queste prova documentale, la cui acquisizione è consentita ai sensi dell’art. 234 c.p.p. anche in presenza della violazione delle istruzioni del garante.
Ciò che consegue invece alla violazione delle disposizioni in parola è la possibile irrogazione delle sanzioni previste agli artt. 161 e seguenti del codice privacy.

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