Sempre più spesso i genitori tendono a pubblicare in rete foto ed informazioni riguardanti i propri figli, al di là delle questioni morali che ognuno di noi può elaborare, questo comporta certamente dei rischi e degli interrogativi in merito ai diritti dei minorenni.
Pubblicare le foto dei figli: Quando si può?
L’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) coinvolge anche lo spinoso tema della condivisione di immagini raffiguranti soggetti minori di età nel web, che rientrando interamente nella definizione dell’art. 4, sono a tutti gli effetti dati personali.
Il Considerando n. 38 sottolinea che
“i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali.”
Ancor più nello specifico va l’art. 8 del GDPR
“Qualora si applichi l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) [il consenso], per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.”
Il GDPR ha quindi fatto propria la distinzione fra i c.d. “petite enfantes” e “grands enfantes” (adolescenti), distinzione già presente nel diritto francese. Per i primi prevale l’esigenza di protezione mentre per gli adolescenti l’esigenza di tutelare i diritti di libertà in quanto ritengono che questi abbiano già raggiunto capacità di discernimento e autonomia gestionale sufficiente per poter esprimere i diritti di libertà. Tali diritti e libertà devono comunque essere contemperati con le facoltà-diritti e con i doveri dei soggetti esercenti la potestà genitoriale.
Pertanto, gli adolescenti saranno liberi di prestare il proprio consenso alla pubblicazione delle immagini che li ritraggono, mentre per i soggetti infrasedicenni (infraquattordicenni in Italia) il consenso dovrà essere prestato dal soggetto che esercita la potestà genitoriale.
Tuttavia, il consenso del genitore non è del tutto libero, in quanto non deve arrecare pregiudizio all’onore, al decoro e alla reputazione dell’immagine del minore, così come stabilito dall’art. 97 legge n. 633/41.
Inoltre la giurisprudenza ha nel tempo definito ulteriori limitazioni
Il Tribunale di Mantova ha affrontato il tema del mancato consenso di entrambi i genitori alla pubblicazione di foto di figli minorenni su social network.
La vicenda riguardava un padre, genitore di due figli minori, che chiedeva al Giudice la modifica delle condizioni relative al regime di affido condiviso nei confronti della madre. Tale richiesta veniva fatta in quanto, nonostante la sua ferma opposizione alla pubblicazione di immagini sui social network (volontà peraltro già manifestata in sede di precedenti accordi regolanti il regime di visita e frequentazione dei minori), la madre continuava a diffondere immagini dei bambini sui social.
Il Giudice, considerata pregiudizievole per il minore la condotta della madre, ha disposto l’inibitoria della pubblicazione delle foto e ordinato la rimozione di tutte quelle già inserite.
Così facendo, il Tribunale di Mantova non solo ha affermato la necessarietà del consenso di entrambi i coniugi per la pubblicazione delle foto ma, facendo leva sul carattere potenzialmente pregiudizievole della pubblicazione stessa, ha ritenuto opportuno provvedere in via d’urgenza all’inibitoria di ogni pubblicazione pro futuro e ha ordinato la rimozione delle foto già inserite.
Nei casi nei quali manchi il consenso di entrambi i genitori alla pubblicazione delle foto dei figli minorenni, dovranno ritenersi violati i diritti all’immagine e alla riservatezza del fanciullo.
Quando la vicenda riguarda un infraquattordicenne, si dovrà tener conto del fatto che la volontà dell’interessato può assumere rilevanza, e in ogni caso tale volontà dovrà essere contemperata, se in contrasto, con le facoltà e gli obblighi dei soggetti che esercitino la responsabilità genitoriale. Ciò sempre al fine di garantire una miglior tutela del minore Infine, tale volontà dovrà essere rispettosa dei limiti previsti nell’art. 97 comma 2 della legge n. 633/411, ossia non dovrà arrecare pregiudizio all’onore, al decoro o alla reputazione della persona ritratta.
Concludendo, quindi:
- È necessario il consenso di entrambi i genitori per poter pubblicare foto del minore su internet (social network o blog ecc.).
- La pubblicazione peraltro dovrà rispettare il decoro, la reputazione e l’immagine del minore.
- Nel caso di minori di età superiore ai 14 anni va tenuto in considerazione anche il loro parere.
L’opinione degli adolescenti
Microsoft ha condotto un indagine statistica nel tentativo di scoprire l’opinione dei giovani con riguardo alle pubblicazioni online dei genitori.
I risultati delle indagini non sono particolarmente rassicuranti, quasi la metà degli intervistati, infatti, ammette di non essere a proprio agio a finire sulla bacheca Facebook di mamma e papà, di questi un terzo lo considera addirittura un problema piuttosto grave.
Ancor peggio se si guarda ai due terzi degli intervistati che affermano di essere stati sottoposti ad un qualche rischio, diretto od indiretto, a causa della pubblicazione delle proprie immagini o informaizoni da parte dei genitori.
Jacqueline Beauchere, Avvocato per la Sicurezza Digitale Globale a riguardo sottolinea:
“Benché la nostra ricerca non esplori in alcun modo le eventuali interrelazioni dirette tra i comportamenti online dei genitori e la potenziale esposizione al rischio dei giovani, sia i ricercatori accademici che esperti finanziari concordano sul fatto che tale condivisione metta potenzialmente a rischio la privacy online dei bambini e anche la loro sicurezza fisica”
”Condividere o non condividere è una decisione individuale della famiglia, ma se la scelta è quella di condividere, i genitori devono essere attenti, esercitare discrezione e non rivelare inavvertitamente troppo, compresi i nomi completi reali dei bambini, le età, le date di nascita, gli indirizzi di casa, i cognomi da nubile delle madri, le squadre sportive preferite e i nomi degli animali domestici, solo per citare alcuni esempi”
“Da un lato, questi singoli pezzetti di informazioni personali possono essere utilizzati in modo improprio in programmi di ingegneria sociale online, o combinati assieme per rendere i bambini e gli altri giovani, bersagli di frodi online o furto di identità“.
Tuttavia, gli stessi intervistati hanno contemporaneamente individuato gli adulti come esempi virtuosi dell’ambiente online, genitori (80%) e insegnati (49%) su tutti.
Lo scopo della ricerca del colosso statunitense non è tanto quello di rendere un tabu la pubblicazione dei dati dei propri figli online, ma piuttosto un invito a condividere con i diretti interessati la scelta della condivisione, rispettandone le volontà e, contemporaneamente, trasmettendo consapevolezza sull’uso di internet.