Segnalare le chiamate da call center e telemarketing: dal Garante nuovo strumento

No Comments

Il Garante semplifica la modalità per segnalare la ricezione di chiamate promozionali indesiderate da parte degli utenti: è ora disponibile una procedura telematica che consente di segnalare ogni telefonata promozionale indesiderata ricevuta al fine di sollecitare il controllo da parte dell’Autorità, in sostituzione della precedente modalità cartacea. (https://servizi.gpdp.it/diritti/s/segnalazione-telefonate-indesiderate)

Con “telefonate indesiderate” il Garante fa riferimento a tutte le chiamate con finalità promozionali che siano rivolte a soggetti che non abbiano prestato il consenso a che i propri dati di contatto siano trattati per scopi di marketing o che abbiano revocato tale consenso, anche tramite l’iscrizione, o il rinnovo della stessa, al registro pubblico delle opposizioni.

Dopo l’introduzione del registro pubblico delle opposizioni anche per i numeri mobile, continuano dunque le attività per contrastare il fenomeno delle chiamate indesiderate a scopi promozionali, sia che la chiamata sia gestita da un operatore, sia che si tratti di una chiamata automatizzata (cd. robocall), che prevede la risposta da parte di una voce preregistrata, sia che sia una telefonata “muta” durante la quale l’interessato non viene messo in comunicazione con alcun interlocutore oppure avverte consistenti rumori ambientali (es. voci in sottofondo, squilli di telefono, brusio).

La segnalazione trasmessa al Garante deve essere:

  • relativa a una chiamata promozionale indesiderata per la quale l’interessato non abbia mai prestato il consenso o l’abbia revocato;
  • riferita a questioni che riguardano l’ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (non quindi per pratiche commerciali scorrette, truffe, etc.);
  • comunicata con l’apposita modalità telematica;
  • circostanziata, deve dunque specificare tutti gli elementi richiesti (ad esempio: l’utenza interessata, l’oggetto/ la descrizione della promozione, la data e l’ora di ricezione delle telefonate, il numero chiamante, il titolare del trattamento e il nome del call center che ha effettuato la chiamata).

Il Garante dichiara che intende esaminare le segnalazioni in maniera automatizzata, aggregando e confrontando le informazioni ricevute, per adempiere ai propri compiti istituzionali di controllo relativamente ai titolari che effettuino telefonate promozionali senza consenso. Il Garante esplicita che, vista anche l’ingente mole di segnalazioni attesa, non vi sarà necessariamente una verifica della singola segnalazione trasmessa tramite la nuova modalità, con conseguente provvedimento, ma una valutazione unitaria di più segnalazioni analoghe, richiamando l’attenzione anche alle conseguenze penali di eventuali dichiarazioni false contenute nelle stesse (https://www.garanteprivacy.it/temi/telemarketing).

Oltre alla possibilità di segnalare la chiamata indesiderata al Garante per agevolare le attività volte a contrastare il fenomeno, l’interessato può esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa vigente, tra cui quello di revocare il proprio consenso (anche tramite l’iscrizione al registro pubblico delle opposizioni) o il diritto alla cancellazione, rivolgendosi direttamente al titolare del trattamento o, se noto, al call center/partner commerciale/agente/fornitore di servizi che effettua la chiamata, ai recapiti generalmente indicati nei relativi siti internet. Di conseguenza, alle sanzioni per la violazione del diritto di opposizione o per l’effettuazione di comunicazioni commerciali in assenza di previo consenso, il Garante potrà rilevare e conseguentemente sanzionare il titolare anche per il mancato riscontro all’eventuale richiesta di esercizio dei diritti dell’interessato.

Le sanzioni, come ricordato dal Garante stesso, possono arrivare fino a 20 milioni di euro o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore, cui è possibile si aggiunga il risarcimento del danno all’interessato e/o eventuali sanzioni penali. L’attenzione, dunque, è posta all’attività dei titolari del trattamento, i quali sono tenuti al rispetto della normativa vigente ed alla verifica continuativa del RPO qualora intendano chiamare, con o senza l’intervento di un operatore umano, numeri di persone che non sono suoi clienti.

Privacy Studio Blog

Siamo un gruppo di professionisti della privacy con un focus nell'aiutare i nostri clienti a trattare consapevolmente e correttamente i dati personali e non solo.

Richiedi un preventivo

Offriamo servizi di consulenza legale e tecnica in ambito privacy, tra i quali:

  • Servizio DPO
  • Adeguamento GDPR
  • Formazione
  • Audit
  • Certificazione Siti/e-commerce
  • Gestione Contenzioso

Iscriviti alla newsletter!

Altri articoli del blog

Vedi tutti

Lascia un commento