Sono obbligato a dare i miei dati per acquistare un biglietto?

Con un recentissimo provvedimento, l’Autorità Garante ha ritenuto rispettosa dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali la vendita di biglietti di accesso ad attività di spettacolo in grado di identificare l’acquirente.

La nuova norma contenuta nella legge di bilancio.

In particolare, la nota legge di Bilancio 2019 ha previsto che, a partire dal 1 luglio di quest’anno, i biglietti di accesso a spettacoli organizzati in impianti con una capienza superiore a 5.000 spettatori (ad eccezione delle manifestazioni sportive, di lirica, sinfonia e cameristica, di prosa, jazz, belletto, danza e circo contemporaneo), siano esclusivamente nominativi, e che l’accesso allo spettacolo di ogni partecipante debba essere monitorato attraverso il controllo diretto di quest’ultimi anche se minorenni.

Secondary Ticketing: l’ok del Garante alla vendita di biglietti nominali.

A tal proposito il Garante si è espresso con parere del 20 giugno scorso, ritenendo il trattamento dei dati suddetto, lecito, corretto e trasparente, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, e ciò in virtù del rispetto dei requisiti di minimizzazione e proporzionalità – richiesti dalla normativa privacy – delle prescrizioni di legge rispetto agli obbiettivi da questa perseguiti, ossia il contrasto all’elusione ed evasione fiscale, la tutela del consumatore e la garanzia dell’ordine pubblico. Obiettivi tali, a detta del Garante, da giustificare la raccolta di dati identificativi dell’acquirente al momento dell’acquisto del biglietto.

La base giuridica che legittima tale trattamento di dati è di conseguenza da rinvenirsi nel disposto dell’art. 6 lettera C del regolamento europeo, cioè nell’obbligo di legge medesimo, senza necessità, quindi, di raccogliere il consenso dell’acquirente.

Il principio di minimizzazione è rispettato, invece, in quanto i dati dell’acquirente verranno raccolti esclusivamente on line per contrastare il rischio di bagarinaggio, e la proporzionalità delle misure adottate emerge nella scelta legislativa di limitare la necessità del biglietto nominativo solo a determinate categorie di spettacolo e prevedendo comunque una soglia minima di capienza di spettatori.

La lotta pertanto al bagarinaggio prosegue, continuando a considerarlo come illecito amministrativo, e pertanto sanzionando chiunque metta in vendita o adotti qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo senza esserne titolare. Ad ogni modo è importante notare anche come la normativa in materia di privacy ceda il passo dinnanzi ad esigenze di ordine pubblico, elusione e contrasto all’evasione e tutela del consumatore.

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