Pubblicazione scrutini: no alla diffusione, si alla pubblicazione sul registro elettronico

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha chiarito all’Ansa la sua posizione in merito alla spinosa questione della pubblicazione degli esiti degli scrutini in questo periodo.

L’ipotesi paventata era quella di pubblicare gli esiti direttamente sul web, permettendo così l’accesso ai risultati ad una platea indefinita di persone e per un periodo indefinito di tempo, il che permetterebbe un utilizzo indiscriminato a disposizione di tutti di informazioni riservate.

Il Garante pertanto concorda con la linea del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, che indica quale migliore sistema per la pubblicazione dei risultati degli scrutini l’utilizzo del registro elettronico, strumento si online che consente di evitare assembramenti e di continuare a rispettare tutte le indicazioni per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da coronavirus, ma contemporaneamente ambiente “protetto”, accessibile (salvo situazioni particolari quali attacchi hacker o similari) esclusivamente a soggetti autorizzati.

“A differenza delle tradizionali forme di pubblicità degli scrutini – che oltre ad avere una base normativa consentono la tutela dei dati personali dei ragazzi – la pubblicazione online dei voti costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva, e non coerente con la più recente normativa sulla privacy”, su questo punto – spiega il Garante – in un’ottica di collaborazione tra istituzioni, ci sono state nei giorni scorsi interlocuzioni con il Ministero della pubblica istruzione, che sono alla base della nota del 9 giugno dello stesso Ministero. Una volta esposti, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere, da chiunque, anche estraneo all’ambito scolastico, e per qualsiasi fine, registrati, utilizzati, incrociati con altri dati presenti sul web, determinando in questo modo una ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti, che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità, in particolare per quelli di loro che abbiano ricevuto giudizi negativi. La necessaria pubblicità agli esiti scolastici – conclude il Garante – può essere peraltro realizzata, senza violare la privacy degli studenti, prevedendo la pubblicazione degli scrutini non sull’albo on line, ma, utilizzando altre piattaforme che evitino i rischi sopra evidenziati”.

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