L’evasometro viola la nostra privacy?

Al centro dell’attenzione del Garante, dopo le critiche al sistema di fatturazione elettronica, c’è in questo momento il c.d. Evasometro 2020 nuovo strumento al servizio di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza per il contrasto all’evasione fiscale.

Le pesanti critiche mosse dall’autorità Garante con la memoria inviata alle camere nei confronti dello strumento in parola sono motivate dalle problematiche che questo presenterebbe le quali potrebbero anche comportare una lesione dei diritti dei contribuenti.

Sistema automatizzato ed intervento umano

L’elemento che viene attaccato dal Garante è il disposto dell’art. 86 della legge di bilancio che prevede una serie di controlli incrociati automatizzati volti ad individuare con maggior precisione i profili di rischio dei contribuenti.

L’individuazione dei profili di rischio dei contribuenti avverrebbe quindi esclusivamente sulla base delle risultanze delle banche dati e ciò potrebbe comportare una errata rappresentazione della situazione del contribuente, agli occhi del Garante è assolutamente necessario che all’uso degli algoritmi si affianchi il fattore umano, almeno in un secondo momento.

Tale presa di posizione contrasterebbe tuttavia con la stessa ratio legis della legge di bilancio, la quale ha come obbiettivo quello di separare l’intervento umano dalle analisi del rischio evasione fiscale, riducendo al minimo le possibilità che i criteri utilizzati vengano in possesso degli evasori.

La manovra, infatti, impedisce la modifica manuale delle informazioni errate da parte del contribuente ed elimina anche la possibilità di ottenere la cancellazione dei dati ottenuti illecitamente.

Il Garante contesta inoltre la quantità e qualità dei dati utilizzati per effettuare questi controlli, ritenendola del tutto sproporzionata rispetto alle finalità stesse, le banche dati contengono infatti una mole enorme di dati dei cittadini, in grado di rivelare anche dettagli particolarmente personali degli stessi.

 

Pseudonimizzazione dei dati del contribuente

L’evasometro, a detta dei suoi sostenitori risolverebbe le questioni sopra esposte facendo largo uso dello strumento della pseudonimizzazione, un tecnica in grado di non rendere riconducibile il dato ad una determinata persona fisica.

il Garante per la Privacy tuttavia sottolinea come l’anonimato non sia davvero possibile con riferimento a questo strumento, dato che lo scopo dei controlli è ricondurre la violazione alla persona fisica che l’ha commessa.

Sarebbe quindi impossibile sostenere che i dati utilizzati perdano la loro connotazione personale, dovenfdo di conseguenza venire protetti con adeguate misure di sicurezza.

La riduzione dei diritti dell’interessato

L’introduzione del nuovo strumento comporta una sensibile contrazione dei diritti dell’interessato, infatti, come nelle ipotesi di riciclaggio od estorsione vengono limitati i diritti della persona fisica.

Con una modifica all’art. 2-undecies del d.lgs. n. 196 del 2003 (Codice della Privacy), viene negato il diritto del contribuente a conoscere la tipologia di dati utilizzati per il controllo fiscale.

Al contribuente inoltre, viene impedito l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR (artt. da 15 a 22) non potrà, nella sostanza, avere accesso ai dati personali, chiederne l’eliminazione, la rettifica o la portabilità.

Per il Garante per la Privacy si tratta di una scelta che rischia di rivelarsi controproducente:

“Precludere poi (o anche solo limitare) l’esercizio, direttamente da parte degli interessati, del diritto di rettificare dati inesatti, rischia di ostacolare la rilevazione di errori nelle valutazioni prodromiche alle verifiche fiscali, che rischiano di determinare una falsa rappresentazione della capacità contributiva, deviando dunque e depotenziando l’efficacia dell’azione di contrasto dell’evasione fiscale.”

Insomma, l’Agenzia delle Entrate si potrebbe trovare a dover controllare contribuenti ritenuti potenziali evasori per dati inesatti. Limitare la possibilità di rettifica o cancellazione dei dati inesatti, rischia poi di “protrarre condotte illecite, esponendo, così, l’amministrazione a ingenti richieste risarcitorie oltre che a sanzioni amministrative rilevanti.”

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