Il diritto all’oblio (diritto alla cancellazione): le novità introdotte dalla Riforma Cartabia in vigore dal 1° gennaio 2023

Il diritto alla cancellazione dei dati personali, più comunemente noto come diritto all’oblio, è uno degli “inediti” diritti che il Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) attribuisce all’interessato. Più in particolare, l’articolo 17 specifica che l’interessato, in presenza di alcune condizioni espressamente individuate dal Legislatore europeo (es. revoca del consenso, trattamento illecito dei dati, opposizione al trattamento, dati raccolti tramite social network, ecc.), ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano. Dal lato del Titolare, invece, è obbligatorio procedere alla cancellazione senza ritardi non giustificabili, una volta riscontrata la presenza di anche solo una delle condizioni appena citate.

L’articolo, poi, prosegue prevedendo alcune eccezioni alla disciplina, come: la necessità di prendere in considerazione le tecnologie utilizzabili ed i costi per adottare le misure volte a realizzare la richiesta dell’interessato nel caso in cui i dati personali siano stati resi pubblici (ad esempio a seguito della loro pubblicazione su un sito web); il trattamento per fini di ricerca scientifica; l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione. Proprio quest’ultimo diritto è stato invocato da alcuni esponenti politici per opporsi alle novità introdotte dalla recente riforma della Giustizia, la quale sono entrate in vigore da pochi giorni.

Il nuovo Diritto all’oblio con la Riforma Cartabia

Con la Riforma Cartabia, che prende il nome della Ministra della Giustizia, la legge 134/2021 inserisce nelle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura penale l’articolo 64 ter, il quale dispone che la persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere oppure un provvedimento di archiviazione può richiedere:

  • che sia preclusa l’indicizzazione in Rete
  • che sia disposta la de-indicizzazione su Internet

dei dati personali inerenti alla vicenda giudiziaria che l’ha vista coinvolta.
La novità che più ha suscitato forte interesse da parte di esperti e commentatori è la procedura con la quale si chiede il provvedimento: l’interessato potrà rivolgersi direttamente alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza di assoluzione o il decreto di archiviazione. Questa scelta procedurale dovrebbe, almeno nelle intenzioni dei redattori del testo di legge, garantire una più immediata e veloce tutela del soggetto interessato.
Nonostante le importanti premesse, non si può che aspettare di capire come nella prassi verrà attuata questa norma per valutarne pregi e criticità. Comunque, questo è solo uno dei passi necessari per raggiungere una tutela piena e completa delle prerogative dei soggetti implicati in procedimenti penali: si osservi, infatti, che nulla è stato previsto qualora la sentenza sia di condanna e non di assoluzione, o per le ipotesi di una vecchia notizia per la quale sia passato molto tempo, o ancora nei casi di intervenuta riabilitazione del condannato.

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