Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali ha creato una task force appositamente per valutare ed esaminare i 101 reclami identici giunti alle autorità di controlloautorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membr... dello Spazio Economico Europeo a seguito della sentenza Schrems II emanata dalla Corte di Giustizia UE e che ha invalidato l’accordo Privacy Shield che rendeva lecito il trasferimento di informazioni personali verso gli Stati Uniti.
I reclami sono stati presentati nei confronti di diversi titolari del trattamento che utilizzano i servizi forniti da Google e da Facebook, i quali comportano un trasferimento di informazioni verso il territorio americano sostenendo che gli stessi, in assenza del Privacy Shield, non possano che basarsi sulle clausole contrattuali standard dei due colossi americani, le quali però, a detta dei ricorrenti, non offrirebbero sufficienti garanzie per il trasferimento che risulterebbe così illecito.
I ricorsi sono stati presentati con l’assistenza e la rappresentanza della ONG NOYB non sono stati immediatamente cassati dall’EDPB, che ha invece creato un apposita task force e assicurato che gli stessi verranno attentamente esaminati.
Andrea Jelinek, la presidente del comitato europeo per la protezione dei dati, ha dichiarato:
“Il comitato è ben consapevole del fatto che la sentenza Schrems II attribuisce ai titolari del trattamento una responsabilità importante. Oltre alla dichiarazione e alle FAQ pubblicate subito dopo la sentenza, elaboreremo raccomandazioni per supportare titolari e responsabili del trattamento nella necessaria individuazione e attuazione di adeguate misure supplementari di natura giuridica, tecnica e organizzativa al fine di soddisfare il requisito di « equivalenza sostanziale » nel trasferimento di dati personali verso paesi terzi. Tuttavia, la sentenza ha implicazioni di ampia portata e i contesti dei trasferimenti di dati verso paesi terzi sono molto diversi. Pertanto, non si può pensare a una soluzione unica e di immediata applicazione. Ciascun titolare o responsabile dovrà valutare i trattamenti svolti e i relativi trasferimenti, adottando le misure opportune.”