Test sierologici in azienda: i chiarimenti del Garante

La ripresa delle attività ha posto prepotentemente la questione della sicurezza sui posti di lavoro, il che ha portato molto datori di lavoro a pensare di effettuare test sierologici sui dipendenti per verificare se avessero o meno contratto il COVID-19 e fossero di conseguenza immuni.

Tale pratica, certamente positiva dal punto di vista del contenimento dei contagi, ha ovvi risvolti dal punto di vista della riservatezza e della protezione dei dati personali: il datore di lavoro può trattare questi sensibilissimi dati sanitari del dipendente?

La risposta pubblicata dal Garante pone dei limiti e delle condizioni alla possibilità di effettuare test simili sui dipendenti:

  • è possibile procedere a tali testi esclusivamente nel caso in cui siano disposti dal medico competente o da altro professionista sanitario sulla base delle norme relativa all’emergenza epidemiologica, solamente il medico del lavoro può infatti disporre accertamenti clinici o mezzi diagnostici qualora li ritenga utili nel caso concreto.
  • Il datore di lavoro non dovrà venire a contatto con le diagnosi e le anamnesi del lavoratore, riservate esclusivamente al medico, il trattamento effettuato dal datore di lavoro dovrà limitarsi al giudizio di idoneità lavorativa.
  • Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.
  • la partecipazione agli screening sierologici promossi dai Dipartimenti di prevenzione regionali nei confronti di particolari categorie di lavoratori a rischio di contagio, come operatori sanitari e forze dell’ordine, può avvenire solo su base volontaria
  • I risultati possono essere utilizzati dalla struttura sanitaria che ha effettuato il test per finalità di diagnosi e cura dell’interessato e per disporre le misure di contenimento epidemiologico previste dalla normativa d’urgenza in vigore (es. isolamento domiciliare).

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