FAQ

Nella vecchia disciplina il legislatore italiano individuava, sotto la formula “dati sensibili” poi entrata nel linguaggio comune, una serie di categorie di dati meritevoli di particolare attenzione in quanto idonei a rivelare aspetti della sfera più intima del soggetto al quale si riferivano.

Il GDPR al quale è necessario fare riferimento ora, individua invece due differenti categorie di dati meritevoli di ulteriore tutela:

Dati particolari (art. 9 del Regolamento) che grossomodo corrispondono ai vecchi dati sensibili, cioè quelli idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

Dati giudiziari, relativi a condanne penali o reati.

In entrambe le situazioni il GDPR prevede, come detto, una tutela più ampia per la protezione di queste categorie di informazioni, nel caso dei dati particolari ne vieta il trattamento a meno che non ricorra una delle ipotesi previste dallo stesso articolo 9 (ad esempio il consenso dell’interessato), mentre per i dati giudiziari prevede che questi possano essere controllati esclusivamente sotto il controllo dell’autorità giudiziaria.

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