Privacy by default
Principio che prevede, per impostazione predefinita, che vengano trattati solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento
Principio che prevede, per impostazione predefinita, che vengano trattati solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento
Principio che stabilisce che la protezione dei dati debba essere attuata fin dalle prime fasi della progettazione delle operazioni di trattamento
autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell’art. 51;
qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico; Rif. Con. 15
Responsabilità nell’ adozione di approcci e politiche aziendali che tengano conto costantemente del rischio per la privacy degli interessati